L' ORIGINE
APOSTOLICA DELLA CONTINENZA SACERDOTALE
Al
termine di questo panorama storico che ci ha mostrato la determinazione della
Chiesa in generale e della Chiesa Latina in particolare di proteggere la
continenza sacerdotale, e‟ bene riprendere il tema del titolo di questo studio
e rispondere alla domanda: il celibato ecclesiastico e‟ di origine
ecclesiastica o di origne apostolica? Per questo e‟ opportuno raccogliere le
motivazioni portate dai Padri della Chiesa, dai Concili e soprattutto dai Papi
per difendere la disciplina del celibato/continenza sacerdotali, e sulla base
di queste motivazioni dare una risposta alla domanda di cui sopra. A questo
proposito bisogna distinguere due periodi:
il primo va dalla Chiesa
primitiva al Concilio di Trento: quando cioe‟ gli autori Sacri, i Concili
universali e locali parlavano della continenza sacerdotale includendo insieme
sia la continenza dei sacerdoti sposati che il
62
celibato
sacerdotale, perche‟ questi due modi di vivere la purezza
sacerdotale si richiamavano l‟un
altro.
il secondo va dal Concilio di
Trento ai giorni nostri: in questo periodo la Chiesa Latina si riferisce
unicamente al celibato, perche‟ dal Concilio di Trento in poi essa ha scelto
quest‟ultimo come unica via di accesso al sacerdozio.
A.
Con riferimento al primo periodo, le motivazioni portate nel corso di
questo studio si possono ridurre alle seguenti, che ovviamente si intersecano
le une con le altre:
l‟origine
apostolica, con la quale si attribuisce direttamente agli Apostoli e alle Sacre
Scritture la disciplina del celibato/continenza;
l‟Antica
Tradizione, cioe‟ l‟osservanza praticata in tutto il passato (Antiquitas).
la natura dell‟Ordine Sacro e
del servizio all‟altare, sostenuta da affermazioni bibliche tratte sia dall‟Antico
che dal Nuovo Testamento.
1. Cosi‟ ad esempio Clemente
d‟Alessandria si rifa‟ agli esempi degli Apostoli per giustificare la
prassi antica del celibato/continenza. 126
Anche Tertulliano si fonda sugli esempi
di Pietro e degli Apostoli, che secondo lui dovevano essere o “eunuchi o
continenti”.127
126 Cf. Nota 21. 127 Cf. Nota 64. 128 Cf. Cap. 2, nn. 3-4; Cap. 3, nn. 1-2 129 Cf. Nota 40. 130 Cf. Nota 47. 131 Cf. Nota 52. 132 Cf. Nota 93.
2. Una speciale attenzione
viene data dai Padri della Chiesa alla condizione posta da S. Paolo per l‟ordinazione
dei Sacerdoti e Diaconi: essi dovevano essere stati sposati una sola volta.
Infatti, secondo il loro pensiero la condizione posta da S. Paolo “vir unius
mulieris”, significava che gli sposati dovevano essere continenti una volta
entrati nello stato clericale. Chi si era sposato due volte non dava garanzie
di fedelta‟ alla continenza sacerdotale; di conseguenza non poteva essere
ordinato. Di questo parere sono Clemente, Orgine, Tertulliano, Ippolito e
molti altri, come abbiamo visto piu‟ sopra.128
3. Eusebio di Cesarea vede
nel dettato paolino del “vir unius mulieris” la volonta‟ espressa da Paolo che
il Vescovo sia del tutto continente, anche se sposato. 129 Epifanio attribuisce la disciplina del celibato/continenza
“alla norma stabilita dagli Apostoli in sapienza e santita‟”.130 S.
Giovanni Crisostomo rifiuta l‟interpretazione
del „vir unius mulieris‟ come permesso di usare il matrimonio, e afferma la
necessita‟ della continenza del Vescovo in forza di I Cor. 7, 29.131 L‟Ambrosiaster
deduce invece l‟obbligo del
celibato/continenza dalla natura del sacerdozio con un argomento a fortiori
ricavato dall‟Antico Testamento. Se nell‟Antico Testamento, egli dice, la
continenza era obbligatoria nei tempi del sacrificio, vuol dire che la
richiesta della continenza e‟ assoluta, per il fatto che il sacrificio
eucaristico viene offerto giornalmente.132
63
4. Ambrogio ricava l‟obbligo
del celibato molto piu‟ dalla spiritualita‟ sacerdotale, che e‟ di totale
consacrazione al Signore, che dall‟Antico Testamento, che richiedeva la
continenza nei tempi del servizio al tempio.133
Ugualmente Girolamo trova la motivazione
del celibato/continenza nel comportamento degli Apostoli, nel dettato paolino,
e in piu‟ in generale nelle Sacre Scritture.134
133 Cf. Nota 95. 134 Cf. Nota 96. 135 Cf. Nota 86. 136 Cf . S. Ireneo, Adversus Haereses 3, 3, 2. 137 Cf. Heid
Stefan, op. cit., pp. 288-292..
5. Il Concilio di Cartagine fonda
esplicitamente il suo diritto in materia per il fatto che si tratta di una
disciplina insegnata dagli Apostoli e osservata fin dall‟antichita‟ Esso dice:
“Il Vescovo Genetlio disse:
Come e‟ stato detto precedentemente, e‟ bene che i santi Vescovi e i Presbiteri
di Dio, come pure i Leviti (cioe i Diaconi), vale a dire coloro che sono al
servizio dei Sacramenti divini, osservino perfetta continenza, cosi‟ che
possano ottenere in tutta semplicita‟ cio‟ che chiedono da Dio. Cio‟ che gli
Apostoli hanno insegnato e cio‟ che l‟antichita‟ stessa ha osservato, sia
osservato anche da noi”. 135 Da questo passo vediamo come l‟insegnamento apostolico
e quello dell‟antichita‟ si intersecano e si uniscono. Cio‟ significa che la
disciplina ecclesiastica della continenza sacerdotale, non e‟ nata nel IV secolo,
ma e‟ basata sia sulle Sacre Scritture derivateci dagli Apostoli, come anche
dall‟insegnamento orale trasmessoci dagli Apostoli, secondo quanto detto da S.
Paolo nella 2 Ts. 2,15: “State saldi e osservate le nostre tradizioni che avete
ricevute sia a viva voce sia per iscrittto” (2 Ts 2,15).
6. S. Ireneo riconosceva
questa grande tradizione alla Chiesa Romama, quando afferma nella sua opera
principale “Contro le eresie” che la tradizione apostolica viene osservata
nella Chiesa di Roma, fondata dagli Apostoli Pietro e Paolo, per cui tutte le
altre Chiese devono convenire con essa. 136
Senz‟altro parte di questa Tradizione era
l‟insegnamento del celibato/continenza. In realta‟, se e‟ vero che la
tradizione apostolica veniva osservata nella Chiesa di Roma, bisogna allora
dire che la determinazione della Chiesa di Roma di osservare e far osservare la
continenza sacerdotale era dovuta alla convinzione che essa faceva parte della
tradizione apostolica. Del resto cio‟ e‟ stato detto esplicitamente detto dai Papi
del quarto-quinto secolo.137
7. Uno dei Papi che parla piu‟
chiaramente a riguardo del celibato/continenza e‟ il Papa Siricio, che
nel secolo quarto si e‟ venuto a trovare di fronte ad una crisi gravissima a
riguardo della continenza sacerdotale. Nelle motivazioni che lui trova per il
celibato/continenza egli risale addirittura ad una legge data da Gesu‟ Cristo,
e la spiega dicendo che Cristo e‟ venuto a completare l‟Antico Testamento, il
quale richiedeva la continenza ai Sacerdoti che officiavano nel tempio.
Praticamente egli dice: se i Sacerdoti dell‟Antico Testamento erano obbligati
ad osservare la continenza durante il tempo del loro servizio al tempio, quanto
piu‟ i sacerdoti del
64
Nuovo
Testamento che devono offrire il sacrificio eucaristico ogni giorno. Egli
dice:
“….Perche‟ mai fu comandato
ai sacerdoti di abitare nel tempio, lontano dalle loro case nell‟anno del loro
turno di servizio? Evidentemente per la ragione che non potessero avere
relazioni sessuali con le loro mogli, e potessero in tal modo risplendere di
coscienza pura per offrire un sacrificio gradito a Dio…. Per cui anche il
Signore Gesu‟, dopo averci illuminati con il suo arrivo tra noi, da‟
testimonianza nel Vangelo che “egli e‟ venuto ad adempiere la Legge, non a
distruggerla” (Mt. 5: 17). E in questo modo ha voluto che la bellezza della
Chiesa, che e‟ la sua sposa, si irradiasse con lo splendore della castita‟,
cosi‟ che‟ quando nel giorno del giudizio, egli ritornera‟ tra di noi, egli la
trovi senza ruga e senza macchia (Ef. 5: 27) come Egli l‟ha voluta per mezzo
degli Apostoli”.138
138 Cf. Nota 74. 139 Cf. Nota 75. 140 Epistula 10, 2-9 ad Gall. (PL 13, 1182-1188A). 141 Cf. Note
79-80.
Nella seconda lettera inviata
ai Vescovi Africani nel 386 egli si richiama al precedente Sinodo Romano, e
afferma che non si tratta di punti nuovi, ma che si ricollegano agli Apostoli
secondo le parole della Sacra Scrittura “State saldi e osservate le nostre
tradizioni che avete ricevuto sia a viva voce che per iscritto” (2 Ts 2,15).139
8. Nella decretale „Dominus
Inter‟, Papa Innocenzo I, si attribuisce alle Sacre Scritture l‟obbligo
della continenza sacerdotale. Essa dice:
“Innanzitutto dobbiamo
considerare i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, i quali devono partecipare ai
sacrifici divini, e dalle cui mani viene conferita la grazia del battesimo e
viene confezionato il Corpo di Cristo. Non solo noi, ma le stesse Sacre
Scritture li obbligano ad essere perfettamente casti, e sono i Padri che
comandano loro di osservare la continenza corporale….. Come puo‟ permettersi un
Vescovo o un Sacerdote di predicare la virginita‟ o la continenza a una vedova
o a una vergine, o raccomandare (le spose) di mantenere il loro letto
matrimoniale casto, se lui stesso e‟ piu‟ preoccupato a far nascere figli per
il mondo che per il Signore”. 140
Per quanto riguarda sia Papa
Siricio che Papa Innocenzo I dobbiamo osservare che nelle loro lettere essi
fanno riferimento continuo alla Sacra Scrittura e particolarmente a S. Paolo.
Essi giustificano la disciplina del celibato/continenza sempre appellandosi all‟autorita‟
delle Sacre Scritture, sia dell‟Antico che del Nuovo Testamento. Essi non danno
il minimo appiglio per pensare che l‟istituzione di una tale disciplina abbia
origine puramente ecclesiastica.141
9. Leone Magno e‟ il
Papa che parla in modo chiaro della disciplina del celibato/continenza come
legge di Dio, sanzionata dai canoni della Chiesa:
“….Bisogna rispettare le
sanzioni della Legge divina, e i decreti dei canoni devono essere osservati con
grande cura. Nelle province affidate alle tue cure fa che i presbiteri siano
consacrati al Signore, poiche‟ loro sono apprezzati solo per la loro vita
meritevole e per il loro posto tra il clero…. Fa in modo che coloro che devono
essere ordinati, siano prima esaminati con grande accuratezza e che siano poi
educati nella disciplina della Chiesa per un lungo periodo di tempo. Ma 65
ordinali soltanto se tutto cio‟ che i Santi Padri hanno richiesto si
trova in loro, e se hanno osservato cio‟ che S. Paolo ha ordinato a tali
persone, e cioe‟ che siano il marito di una sola moglie, e che la moglie sia
stata vergine quando si e‟ sposata, come e‟ richiesto dall‟Autorita‟ della
Legge di Dio”. 142
142 Leone Magno, JA2 411, PL 54, 666. 143 Cf. Note
83-84-85. 144 La prova si ha nel fatto che, come abbiamo visto nel
caso del Concilio Trullano II, anche quando si e‟ voluto cambiare questa
disciplina con una legge ecclesiasitca, non si e‟ trovato altro modo che
collegarla alla volonta‟ degli Apostoli: la ragione e‟ che fino ad allora la
disciplina del celibato/continenza aveva trovato la sola sua giustificazione
nell‟origine apostolica. Il dubbio sulla sua origine ecclesiastica e‟ venuto
solo a causa del Concilio Trullano II, che ha presentato la Chiesa Greca come
la vera depositaria dell‟insegnamento apostolico. La conclusione che molti
hanno tratto e‟ che, essendo la Chiesa Orientale la depositaria della
tradizione apostolica, la disciplina della Chiesa Latina a riguardo del
celibato/continenza si puo‟ spiegare solo come una legge ecclesiastica. Ma la
storia dice altrimenti.
10. Papa Gregorio Magno ritorna
spesso, come abbiamo visto piu‟ sopra, sulla legge della continenza perfetta
sacerdotale. Per lui si tratta di una disciplina assodata e di una legge
chiarissima della Chiesa Universale. Egli non afferma in nessuna delle sue
lettere che la disciplina della continenza sacerdotale perfetta trova la sua
origine nella legislazione ecclesiastica. Tuttavia egli non spiega le
motivazioni che giustificano la disciplina della continenza sacerdotale
perfetta. Si capisce il perche‟. La ragione e‟ che queste motivazioni sono
state date in modo chiarissimo dai suoi predecessori e dai Concili, e lui le
condivide in pieno, senza ritenersi in obbligo di ripeterle. Di qui la sua
determinazione nel sostenere la legislazione ecclesiastica. Gregorio Magno si
trova dunque in linea con i suoi predecessori e diventa quindi un affermatore
indiretto dell‟origine apostolica della continenza sacerdotale perfetta.143
Da notare che la motivazione
classificata come “legge ecclesiastica” non appare mai nei primi sette secoli
della Chiesa. Se si parla di legge ecclesiastica nei confronti del
celibato/continenza, se ne parla solo nel senso di una sanzione che viene a
confermare una disciplina di origine apostolica, mai invece nel senso che fosse
la ragione per l‟osservanza del celibato/continenza.144 Mi pare di
dover concludere che secondo le testimonianze dei Padri, dei Concili e dei Papi
dei primi sette secoli della Chiesa, sembra fuori discussione che la disciplina
della continenza sacerdotale per gli sposati e del celibato sacerdotale per i
non sposati sia riconducibile agli Apostoli.
B. Con riferimento al
secondo periodo, quello che va dal
Concilio di Trento ai giorni nostri, il problema della natura del celibato
ecclesiastico, se di istituzione ecclesiastica o di orgine apostolica, appare
con forza durante il Concilio di Trento, quando alcuni Padri chiedono
che venga definita la natura ecclesiastica della legge del celibato
sacerdotale. Il Concilio rifiuto‟ una tale definizione. Non sappiamo di certo
per quali motivi la commissione teologica a cui il Concilio aveva delegato la
soluzione del problema, non trovo‟ l‟unanimita‟ necessaria per procedere. Di
fatto vi erano delle buone ragioni per non sbilanciarsi e scegliere la via di
mezzo del silenzio. Infatti approvare “la natura ecclesiastica della legge del
celibato” era un rischio perche‟ la formulazione era equivoca: infatti se i
richiedenti si riferivano al celibato in se‟, questo era almeno di origine apostolica,
perche‟ e‟ indiscusso che gli apostoli hanno associato al loro 66
sacerdozio
sia gli sposati che i celibi. Ma se i richiedenti si riferivano al celibato in
quanto “legge”, con cui la Chiesa sceglieva una delle due forme bibliche di
accesso al sacerdozio come l‟unica legittima per il futuro, allora certamente
si poteva dire che si trattava di istituzione ecclesiastica. Non definire
niente quindi e‟ stata la scelta piu‟ prudente. Puo‟ darsi che ci siano state
altre ragioni che hanno motivato il rifiuto del Concilio di Trento. Comunque
non si puo‟ concludere da questa non decisione, che il Concilio di Trento fosse
incerto sull‟origine apostolica del celibato. Questa distinzione tra celibato
in se‟ e legge del celibato sembra essere molto chiara nel PO 16 dove si
dice: “La perfetta e perpetua continenza per il regno dei cieli,
raccomandata da Cristo Signore nel corso dei secoli e anche ai nostri giorni
gioiosamente abbracciata e lodevolmente osservata da non pochi fedeli, è sempre
stata considerata dalla Chiesa come particolarmente confacente alla vita
sacerdotale…. Per questi motivi - fondati sul mistero di Cristo e della sua
missione - il celibato, che prima veniva raccomandato ai sacerdoti, in seguito
è stato imposto per legge nella Chiesa latina a tutti coloro che si avviano a
ricevere gli ordini sacri”. Questa distinzione e‟ presente anche nel
capitolo III dell‟enciclica di Pio XI „Ad catholici Sacerdotii”, e al N.
21 dell‟enciclica “Sacerdotalis Coelibatus” di Paolo VI. Infatti queste
due encicliche, mentre riaffermano la legge ecclesiastica del celibato,
riconducono sempre tale legge alla sua vera orgine che e‟ data dagli Apostoli e
da Cristo stesso. CONCLUSIONE: mi pare che si possa dire che sulla base
delle affermazioni dei Padri della Chiesa, dei Concili e soprattutto dei Papi,
la continenza sacerdotale per gli sposati e il celibato sacerdotale per i non
sposati, siano di orgine apostolica. Invece la legge in se‟ del celibato come
unica via di accesso al sacerdozio e‟ puramente di istituzione ecclesiastica.