1. Il senso del concetto di celibato: la continenza
Il presupposto primo e piu` importante della conoscenza dello sviluppo
storico di qualsiasi istituzione e` la genuina individuazione del senso
dei concetti su cui essa si basa. Per il celibato ecclesiastico viene
dato in maniera insuperabilmente chiara e concisa da uno dei piu` grandi
Decretisti, ossia commentatori del Decreto di Graziano, che, composto
attorno al 1140, raccoglie e spiega tutto il materiale della tradizione
giuridica ecclesiastica del primo millennio della Chiesa. Questo
Decretista e` Uguccio di Pisa, il quale nella sua Somma al detto Decreto,
composta attorno al 1190, inizia il commento alla trattazione del
celibato in esso contenuto con queste parole: "In questa Distinzione
comincia (Graziano) a trattare specialmente della 'continentia
clericorum' quella cioe` che essi debbono osservare in non contrahendo et
in non utendo contracto".
In queste parole appare con ogni desiderabile chiarezza un duplice
obbligo: di non sposarsi e di non usare piu` un matrimonio
precedentemente contratto. Da cio` risulta chiaramente che ancora in
quell'epoca, cioe` alla fine del secolo XII dopo Cristo, esistevano
chierici maggiori che erano sposati prima di ricevere l'ordine sacro.
Infatti ci risulta dalla stessa Sacra Scrittura che l'ordinazione di
uomini sposati era una cosa normale se san Paolo prescrive ai suoi
discepoli Tito e Timoteo che tali candidati dovevano essere stati sposati
solo una volta. Di san Pietro almeno sappiamo di certo che era sposato;
forse lo erano anche altri apostoli giacche' Pietro disse al Maestro:
"Ecco noi abbiamo abbandonato tutto e ti abbiamo seguito: che cosa dunque
avremo noi?". A questa domanda Gesu` rispose: "In verita` vi dico: non vi
e` nessuno che abbia abbandonato casa, genitori, fratelli, moglie, figli
per il regno di Dio che non riceva molto di piu` in questo tempo e nel
secolo avvenire la vita eterna ".
Qui appare gia` il primo obbligo del celibato ecclesiastico di allora,
vale a dire la continenza da ogni uso del matrimonio dopo l'ordinazione e
che da essa obbligatoriamente deriva. In questo obbligo consiste
realmente il senso del celibato che oggi e` quasi comunemente dimenticato
ma che in tutto il primo millennio, e anche oltre, era noto a tutti: la
completa continenza da ogni generazione di figli anche da quella
permessa, anzi doverosa nel matrimonio.
Difatti, tutte le prime leggi scritte sul celibato parlano di questa
proibizione, cioe` di una ulteriore generazione di figli, come
documenteremo con ogni desiderabile chiarezza nella seconda parte. Cio`
dimostra che, a causa della moltitudine di chierici sposati
antecedentemente, questo obbligo doveva essere richiesto con decisione e
che il divieto di sposarsi era all'inizio piuttosto di importanza
secondaria ed emerse solamente da quando e quanto piu` la Chiesa
preferi`, e poi impose i candidati celibi, da cui venivano reclutati
quasi o del tutto esclusivamente i candidati agli ordini sacri.
Per completare questo primo senso del celibato ecclesiastico, il quale
sin dall' inizio veniva giustamente chiamato "continenza", dobbiamo
avvertire subito che i candidati sposati potevano accedere agli ordini
sacri e rinunciare all'uso del matrimonio solamente col consenso della
moglie, poiche' essa aveva, a motivo del sacramento ricevuto, un diritto
per se' inalienabile da altri all'uso del matrimonio contratto e
consumato, essendo esso indissolubile. Sul complesso dei problemi
risultanti da tale rinuncia reciproca torneremo nella parte seconda.